- Imposta di bollo sulle criptovalute: cosa dice l’AdE
- Cripto attività, come dichiararle al fisco
- Imposta di bollo sulle cripto attività e l’imposta di valore
- Le sanzioni in caso di mancato versamento dell’imposta di bollo
Imposta di bollo sulle criptovalute: cosa dice l’AdE
Con la pubblicazione della Circolare numero 30/E/2023, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato in modo approfondito il complesso fenomeno delle cripto-attività, caratterizzato da specificità delicate riguardo al monitoraggio fiscale.
In questo contesto, il documento ha parzialmente integrato l’impostazione precedente. L’Agenzia delle Entrate, infatti, richiama l’attenzione sul fatto che in passato, in diverse occasioni (come risposta all’interpello numero 788 del 24/11/2021) e a livello ministeriale (nelle istruzioni per il modello Redditi 2019 relativo al periodo d’imposta 2018), è stato dichiarato che la detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche, attraverso “portafogli” o “conti digitali”, implica l’obbligo di compilare il quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.
La circolare n. 30/E del 27/10/2023, suddivisa in due parti, tratta sia la disciplina vigente fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 che quella successiva al 01/01/2023, focalizzandosi anche sul monitoraggio fiscale delle cripto-attività.
Nel passaggio alla recente normativa, l’Agenzia delle Entrate comunica che a partire dal primo gennaio 2023, la vigilanza deve estendersi a tutte le cripto-attività. Questa specifica è di rilevanza tecnica poiché, nell’ampio panorama delle cripto-valute, esistono asset che non sono strettamente valute. Ad esempio i security token, i quali sono associati a offerte di strumenti finanziari e rappresentano una partecipazione nell’entità che ha emesso il token.
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Cripto-attività, come dichiararle al fisco
In conformità con i chiarimenti sopra citati, la detenzione di criptovalute deve essere dichiarata nel quadro RW, insieme a tutte le altre forme di cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, poiché possono generare redditi tassabili in Italia.
La circolare n. 30/E/2023 introduce una modifica rispetto alla bozza precedentemente pubblicata. Afferma che nel quadro RW deve essere compilato un rigo separato per ogni portafoglio, conto digitale, altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente. Ciò rappresenta un cambiamento rispetto alle istruzioni del modello della dichiarazione dei redditi 2023, che permettevano l’aggregazione dei dati per operazioni simili. La nuova indicazione delle autorità fiscali richiede un livello maggiore di dettaglio e attenzione nella compilazione del quadro.
Un’assoluta novità è rappresentata dalla possibilità di escludere dal monitoraggio alcune cripto-attività. Ad esempio quelle smarrite o le cui chiavi private sono state rubate. Affinché possano essere escluse il contribuente deve presentare la denuncia presso un’autorità di Pubblica Sicurezza.
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Imposta di bollo sulle cripto attività e l’imposta sul valore delle cripto-attività
A partire dal primo gennaio 2023, le cripto-attività sono soggette a un’imposta finanziaria (imposta di bollo). Alternativamente, a una tassa basata sul valore delle cripto-attività, che si rifà ampiamente alle disposizioni dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE).
Entrambe le imposte prevedono un’aliquota proporzionale dello 0,2%, e nel caso in cui il possessore delle cripto-attività sia diverso da una persona fisica, è applicata un’imposta massima di 14.000 euro. Ad esempio, se un contribuente detiene criptovalute per un valore di 10.000 euro, l’imposta di bollo dovuta è di 20 euro (10.000 x 0,002).
Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, quindi entro il 30 settembre 2024 per l’imposta relativa al 2023.
Conformemente a quanto specificato nella circolare 30/2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta finanziaria, si applica una tassa basata sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale.
L’imposta basata sul valore delle cripto-attività, conforme alle disposizioni dell’IVAFE, è dovuta quando le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente o sono archiviate su dispositivi come chiavette, PC o smartphone (codice tributo 1727, risoluzione 36/2023).
Quest’imposta deve essere corrisposta dai soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale secondo l’articolo 4 del Decreto Legislativo 167/90. Ma non solo, anche dai soggetti imprenditori, come ad esempio le società di capitali o le società di persone commerciali.
Per quanto concerne l’imposta sul valore delle cripto-attività, è consentito dedurre un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle stesse cripto-attività, fino all’ammontare dell’imposta versata in modo definitivo in uno Stato estero.
È importante notare che il credito d’imposta non può in nessun caso superare l’importo dell’imposta dovuta in Italia. Per quanto riguarda il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Inclusi i dettagli riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (codice tributo 1727, risoluzione 36/2023).
Come versare l’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere regolata attraverso le seguenti modalità:
- Utilizzando il modello F24 e inserendo il codice tributo 1727;
- Ricorrendo al contrassegno telematico, accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Effettuando il versamento virtuale presso Poste Italiane, banche, società di gestione del risparmio, società capogruppo di gruppi bancari. O ancora, società di intermediazione mobiliare, entità operanti nel settore finanziario, società che svolgono altre attività finanziarie e imprese assicurative.
Le sanzioni in caso di mancato versamento dell’imposta di bollo
Se l’imposta di bollo non viene pagata, si applica una sanzione amministrativa corrispondente al 30% dell’importo dovuto, con un limite minimo di 200 euro.
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