Società tra professionisti: cos’è e perché costituirla

 

Da ormai qualche anno, dopo uno scetticismo iniziale generale, hanno iniziato a diffondersi le StP, ovvero le Società tra Professionisti.

Le Stp hanno per oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati, ovvero dottori commercialisti ed esperti contabili, le professioni tecniche come ingegnere e architetto, geometra) e le professioni sanitarie come medico-chirurgo, farmacista, e così via.

In questo modo, più professionisti possono costituire una società, nella forma di società di persone, di capitali e cooperative per l’esercizio di attività professionale. Esercitando sotto forma di SRL o SPA è possibile operare anche in forma individuale.

 

Cosa è una società tra professionisti?

Secondo le norme del codice civile, non è possibile creare una società tra professionisti da zero come se fosse un’impresa nuova, poiché non esiste una tipologia di impresa nell’ordinamento italiano. 

Ciò che si può fare, come dettato dalla norma, è costituire una società tra professionisti attraverso una delle forme societarie già previste nel nostro ordinamento. L’unico requisito fondamentale è che i soci devono necessariamente esercitare una o più attività professionali regolamentate. 

Ad oggi, le società tra professionisti possono essere di due tipi:

  • Mono-disciplinari, se l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale;
  • Multi-disciplinari, se l’oggetto sociale prevede l’esercizio di più attività professionali.

Non è possibile costituire una società tra professionisti per coloro che svolgono professioni non organizzate in ordini o collegi professionali. 

Tra le società più diffuse vi è sicuramente la Srl. Tramite essa, i professionisti possono esercitare la loro attività in modo collettivo, godendo anche dei benefici di una struttura societaria. 

La società tra professionisti non costituisce un tipo di società a sé stante. Come detto, questa è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Il capitale sociale, come per qualsiasi altra Srl ordinaria, deve essere compreso tra 1 a 10.000 euro, e non è possibile utilizzare la forma della SRL semplificata. Questo, in quanto lo statuto standard previsto per questa forma societaria non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti. Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo presenti le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.

 


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Quali sono le caratteristiche della società tra professionisti?

L’atto costitutivo delle società tra professionisti deve prevedere diversi aspetti importanti.

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti solo le società il cui atto costitutivo stabilisce che l’esercizio dell’attività professionale deve avvenire in via esclusiva da parte dei soci e il numero di soci professionisti, insieme alla partecipazione al capitale dei professionisti, deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni dei soci. Inoltre, l’atto deve prevedere che i criteri e le modalità per l’esecuzione dell’incarico conferito e quest’ultimo deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti. Nell’atto deve anche essere presente la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti nell’esercizio dell’attività.

Possono entrare a far parte della società tra professionisti come soci i professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in differenti sezioni, i cittadini di Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante, così come soggetti non professionisti, soggetti che apportano prestazioni tecniche e coloro coinvolti in finalità di investimento, ovvero i “soci di capitale”. La partecipazione di un professionista a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Importante sottolineare che tutti i professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, mentre la società tra professionisti è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.

 

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Come si costituisce una società tra professionisti?

L’ordinamento prevede che la società deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese. Nel certificato di iscrizione deve essere obbligatoriamente riportata la qualifica di società tra professionisti. In più, la società deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

La procedura di iscrizione prevede il seguente iter:

  • La domanda deve essere fatta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:
    • Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
    • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
    • Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
  • La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società;
  • Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell’albo curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni;
  • L’iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società;
  • Le eventuali variazioni dei dati, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, vanno comunicate all’ordine o al collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

 

Vantaggi della StP

Grazie alla costituzione di una StP, i professionisti possono conseguire gli stessi vantaggi di cui godono le società. Ad esempio, se si opta per una società di capitali, i soci avranno una responsabilità limitata al capitale investito nella società, riducendo il rischio personale in caso di problemi legali o debiti della società. 

Una StP può presentare un’immagine più professionale e strutturata rispetto all’esercizio individuale, aumentando la credibilità agli occhi dei clienti e dei partner e permette di condividere risorse come spazi, attrezzature, personale e competenze, ottimizzando i costi e migliorando l’efficienza.

Un vantaggio per i clienti è anche quello di poter usufruire di una gamma più ampia di servizi grazie alla combinazione delle diverse competenze e specializzazioni dei soci.

La StP inoltre, avendo una personalità giuridica distinta, può sopravvivere ai singoli soci, facilitando la pianificazione della successione e garantendo la continuità dell’attività e può anche accedere più facilmente a finanziamenti, crediti o investimenti, grazie alla struttura societaria e alla maggiore stabilità finanziaria.

 

L’amministrazione della società tra professionisti

Lo statuto della società può determinare la composizione numerica e personale dell’organo amministrativo. In generale, l’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere regolate in conformità alla disciplina del tipo sociale prescelto in sede di costituzione. Pertanto, in mancanza di limiti imposti dalla legge, l’amministrazione può essere affidata:

  • Sia ai soci non professionisti. Tuttavia, devono essere rispettate le condizioni previste dall’art. 6, co. 3 e 4 del DM n. 34/13;
  • Sia a soggetti estranei alla compagine sociale.

 

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